L’apparenza della servitù: il quid pluris per l’acquisto per usucapione
Con la recente sentenza n. 29174 emessa il 12 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile è intervenuta allo scopo di definire i presupposti per l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio riservando una particolare attenzione al requisito dell’apparenza. I ricorrenti, proprietari del fondo dominante e soccombenti in primo ed in secondo grado, […] L'articolo L’apparenza della servitù: il quid pluris per l’acquisto per usucapione proviene da Iusletter.
Con la recente sentenza n. 29174 emessa il 12 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile è intervenuta allo scopo di definire i presupposti per l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio riservando una particolare attenzione al requisito dell’apparenza.
I ricorrenti, proprietari del fondo dominante e soccombenti in primo ed in secondo grado, contestavano l’assenza di opere permanenti e visibili funzionalmente destinate a garantire l’accesso al fondo de quo attraverso il fondo servente e, per l’effetto, la pretesa insussistenza del presupposto dell’apparenza che avrebbe di fatto impedito l’acquisto del diritto per usucapione.
Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione precisa ancora una volta i presupposti affinchè si possa ritener configurato il requisito dell’apparenza, essenziale per ritenere usucapita la servitù: e, segnatamente, la Corte ribadisce che per l’acquisto di una servitù di passaggio non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei ma è essenziale che gli stessi mostrino di essere stati realizzati con il preciso scopo di garantire l’accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente, integrando il quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (ex multis Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 11834/2021; Cass. n. 19358/2022; Cass. n. 11123/2022 e Cass. n. 29579/2021).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, il requisito dell’apparenza di servitù al fine del relativo acquisto per usucapione si configura quale “presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile”.
Nel caso di specie, la Corte aderisce alle valutazioni espresse dai Giudici di prime cure e dalla Corte d’Appello successivamente adita, che avevano ritenuto provata la sussistenza del requisito dell’apparenza.
Le dichiarazioni testimoniali rese durante il giudizio di merito, così come corroborate dalla documentazione di natura pubblica prodotta, unitamente alla produzione fotografica, vengono ritenute dalla Corte idonee a dimostrare l’inequivoco scopo del tratto di strada oggetto di servitù.
A titolo esemplificativo, la rappresentazione fotografica di un cartello ufficiale di passo carrabile, riportante gli estremi dell’autorizzazione comunale, costituisce a parere della Corte una indiscutibile prova dell’intenzione di voler garantire l’accesso al fondo dominante.
La Corte di Cassazione conclude dunque per il rigetto del gravame in commento in quanto, sulla scorta di tutte le argomentazioni svolte, accertata l’assenza di violazione di legge, la censura si traduce nella richiesta di riesame della valutazione probatoria, inammissibile in sede di legittimità.
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