Flash News: L’attivazione dell’area riservata nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale

Come noto, il Codice della Crisi, all’art. 40, commi 6 e 7, prevede che, nell’ambito del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso e il decreto di convocazione vengano notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di PEC del debitore. Se detta notifica non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al […] L'articolo Flash News: L’attivazione dell’area riservata nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale proviene da Iusletter.

Gen 16, 2025 - 12:48
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Flash News: L’attivazione dell’area riservata nell’ambito del procedimento di liquidazione giudiziale

Come noto, il Codice della Crisi, all’art. 40, commi 6 e 7, prevede che, nell’ambito del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso e il decreto di convocazione vengano notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di PEC del debitore. Se detta notifica non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto devono essere notificati, sempre a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario stesso. La notifica si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata.

L’entrata in vigore della normativa non ha coinciso con l’attivazione della suddetta area riservata. Pertanto i Giudici, nell’ambito dei decreti di fissazione delle udienze, hanno sinora avuto cura di indicare che, non risultando ancora attiva l’area di cui all’art. 40, comma 7, CCII, ove la notificazione da parte della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non risultasse possibile o non avesse esito positivo, essi dovevano essere notificati, a cura del ricorrente, a norma del comma 8 dell’art. 40 (così come era previsto dall’art. 361 CCII, oggi abrogato dal Decreto Correttivo-ter).

Un certificato di avvenuta notifica emesso in data 08.01.2025, nell’ambito del procedimento RG n. 101-1/2024 avviato innanzi al Tribunale di Chieti, testimonia finalmente l’avvenuta attivazione dell’area riservata di cui si discute. Il Tribunale, nel certificato avente come oggetto “Notificazione ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7, CCII”, indica infatti che “Stante l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta”.

Non resta che attendere che la procedura prevista dalla normativa trovi applicazione in relazione a tutti i procedimenti per l’apertura delle liquidazioni giudiziali, previo eventuale coordinamento tra la cancelleria e il ricorrente in merito all’imputabilità al destinatario della mancata notifica a mezzo PEC (dovuta, nella maggior parte dei casi, all’avvenuta disattivazione o alla pienezza, appunto imputabili al debitore, della casella di PEC).

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