La Cassazione sulla responsabilità del gestore autostradale
Con la recente ordinanza n. 882 del 14/01/2025, la Corte di cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dell’ente proprietario di un tratto stradale in relazione ad un sinistro le cui conseguenze furono aggravate dalla mancata installazione delle barriere di sicurezza, condannando Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento della metà di quanto corrisposto dall’assicurazione del […] L'articolo La Cassazione sulla responsabilità del gestore autostradale proviene da Iusletter.
Con la recente ordinanza n. 882 del 14/01/2025, la Corte di cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dell’ente proprietario di un tratto stradale in relazione ad un sinistro le cui conseguenze furono aggravate dalla mancata installazione delle barriere di sicurezza, condannando Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento della metà di quanto corrisposto dall’assicurazione del danneggiato a quest’ultimo a titolo di risarcimento.
La fattispecie alla base della pronuncia ha ad oggetto un tamponamento tra due veicoli a seguito del quale uno dei mezzi coinvolti fuoriusciva dalla sede stradale, provocando il decesso delle due passeggere a bordo. Il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda di risarcimento proposta dall’assicurazione del veicolo incidentato – surrogatasi nei diritti dei propri assicurati – condannava Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento di metà della somma versata dall’assicurazione alle due vittime. Al gestore autostradale veniva contestata, in particolare, la mancata installazione di una barriera protettiva laterale, la cui presenza avrebbe consentito il contenimento del veicolo, prevenendo potenzialmente l’esito letale dell’incidente. La Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione del giudice di primo grado. Autostrade per l’Italia S.p.A. presentava dunque ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di due decreti ministeriali recanti istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza. L’ente argomentava, in particolare, come non sussistesse alcun obbligo a proprio carico di installare strutture protettive laterali nell’area del sinistro, in quanto le normative vigenti prescrivevano l’obbligo di collocare tali barriere esclusivamente in presenza di tratti stradali di nuova costruzione o di strade preesistenti sottoposte a rilevanti interventi di adeguamento o rifacimento, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
La Corte, nel sancire l’inammissibilità del motivo, sottolinea come l’inapplicabilità della predetta normativa al tratto di strada di cui si discute – contestata, peraltro, dalla Cassazione – non avrebbe comunque avuto l’effetto di esimere la ricorrente dall’obbligo di valutare in concreto se quel tratto potesse o meno costituire un rischio per la sicurezza degli utenti. La colpa del gestore autostradale, infatti, può consistere tanto nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), quanto nella violazione delle regole di comune prudenza: il formale rispetto delle prime non vale ad escludere di per sé la sussistenza di una colpa generica.
L’obbligo di vigilanza e controllo – che trova la propria fonte nel dovere generale del neminem laedere – sussiste a fortiori nelle ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., le quali costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale.
La Cassazione, peraltro, evidenzia come l’art. 14 Cod. Strada attribuisca agli enti proprietari il compito di provvedere alla manutenzione di pertinenze, attrezzature ed impianti sui tratti stradali di loro competenza, tra cui vanno certamente ricomprese le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, la ricorrente sosteneva come la situazione determinante il sinistro integrasse una fattispecie di caso fortuito, idonea, dunque, a vincere la presunzione di responsabilità del custode.
La Suprema Corte, tuttavia, qualifica anche questo secondo motivo come inammissibile, in quanto coperto da giudicato interno. Autostrade per l’Italia S.p.A., infatti, non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva ricondotto la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c. e riconosciuto l’esistenza del nesso causale tra la res e l’evento dannoso, escludendo, per converso, la configurabilità di un caso fortuito idoneo ad interrompere tale rapporto di causalità.
In definitiva, dunque, la Corte di cassazione ha confermato le decisioni assunte dai giudici di merito, ritenendo Autostrade per l’Italia S.p.A. co-responsabile del sinistro, in quanto l’assenza di barriere guard-rail “si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato il ribaltamento dell’auto nel pendio erboso ed ha contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente, sì da aver concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l’evento”.
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